Lavoro

Esoneri contributivi per agenti e intermediari assicurativi: la riapertura del 2026

24 luglio 2026

Per anni, agenti di assicurazioni, sub-agenti, broker e altri intermediari del settore sono rimasti esclusi da due importanti agevolazioni contributive: l'esonero totale sui contributi datoriali per le assunzioni di giovani under 36 e la decontribuzione riservata alle aziende con sede nelle regioni del Mezzogiorno. La legge di Bilancio 2026 cambia questa situazione in modo radicale, riconoscendo con una norma di interpretazione autentica che queste categorie avrebbero sempre dovuto rientrare tra i destinatari di entrambe le misure. E apre una finestra — limitata all'intero anno 2026 — per recuperare i benefici non fruiti.

La novità riguarda tutti i datori di lavoro privati che, nel periodo di vigenza degli esoneri, svolgevano attività riconducibili al settore degli agenti e intermediari di assicurazioni: broker, agenti, sub-agenti, produttori e procacciatori. Si tratta di soggetti che in molti casi avevano visto rigettare le proprie richieste di accesso alle agevolazioni, o che non le avevano mai presentate perché ritenevano di essere esclusi.

Quanto vale il recupero? Per l'Esonero giovani under 36, il beneficio consiste nell'azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato, effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023. Il tetto massimo è di 6.000 euro annui per lavoratore per il periodo luglio-dicembre 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023. Per le assunzioni nelle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la durata del beneficio si estende fino a 48 mesi invece dei canonici 36.

Per la Decontribuzione sud, la misura vale il 30% dei contributi datoriali esonerabili, per i rapporti di lavoro con sede nelle stesse otto regioni, con riferimento al periodo compreso tra luglio 2022 e dicembre 2024.

Il tempo per agire è delimitato con precisione: il diritto al credito derivante dal riconoscimento degli arretrati può essere esercitato esclusivamente nel corso del 2026, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Chi non si attiva entro questa scadenza perde la possibilità di recuperare quanto non fruito negli anni precedenti.

Le situazioni da gestire sono essenzialmente due. Chi non ha mai presentato domanda deve inviare una richiesta specifica attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente e, dopo l'autorizzazione dell'INPS, esporre gli arretrati nei flussi contributivi dell'anno 2026. Chi invece aveva già presentato richiesta e si era visto negare il beneficio — o aveva esposto il conguaglio nel flusso Uniemens e si era visto disconoscere l'importo — può ripresentare l'istanza come nuova domanda o attivare un percorso di regolarizzazione.

Va tenuto presente che i due esoneri non sono cumulabili tra loro per lo stesso lavoratore: chi intende accedere all'esonero under 36 per un dipendente al quale aveva già applicato la Decontribuzione sud, dovrà prima restituire gli importi già fruiti con quest'ultima misura. Analogamente, chi aveva usufruito di un diverso incentivo parziale dovrà procedere alla sua restituzione prima di applicare il nuovo esonero.

Il settore assicurativo intermediario, storicamente caratterizzato da una struttura occupazionale con molti contratti a tempo determinato poi trasformati, ha potenzialmente accumulato un volume significativo di arretrati recuperabili. Per le agenzie di maggiori dimensioni, o per quelle che operano nelle regioni del Sud, il beneficio complessivo può risultare rilevante.

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