Fiscale

Ravvedimento operoso doganale: le nuove regole per correggere le dichiarazioni

25 luglio 2026

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una nuova circolare che ridisegna in modo organico le modalità con cui importatori, esportatori e spedizionieri doganali possono correggere errori nelle dichiarazioni doganali, beneficiando di riduzioni sanzionatorie o addirittura dell'esenzione totale dalla sanzione. La novità di fondo è che il ravvedimento operoso — strumento già noto nell'ambito delle imposte amministrate dall'Agenzia delle Entrate — viene ora pienamente esteso ai diritti doganali, superando le incertezze interpretative che ne avevano fino ad oggi limitato l'applicazione pratica.

In passato, la prassi consolidata escludeva la possibilità di ravvedersi nel momento in cui il contribuente avesse ricevuto qualsiasi comunicazione relativa ad un controllo in corso sulla propria dichiarazione. Questa impostazione era più restrittiva di quanto la normativa richiedesse. La circolare chiarisce invece che la conoscenza formale di un controllo amministrativo impedisce solo di ottenere l'esenzione totale dalla sanzione, ma non preclude il ricorso al ravvedimento operoso per ridurla. Il confine è netto: solo la notifica di un avviso di accertamento chiude definitivamente la porta al ravvedimento.

Sul piano pratico, le situazioni in cui è possibile intervenire sono diverse. Chi si accorge di un errore dopo lo svincolo della merce, senza aver ricevuto alcuna comunicazione di controllo, può presentare un'istanza di revisione della dichiarazione e, se lo fa entro novanta giorni dallo svincolo, non paga nemmeno la sanzione né gli interessi. Se invece la regolarizzazione avviene oltre quella soglia, gli interessi sono dovuti ma la sanzione rimane azzerata — purché il contribuente non fosse già a conoscenza di accertamenti in corso.

Quando invece il contribuente ha già ricevuto una richiesta di documenti o è stato informato di un'attività di verifica, può comunque regolarizzare la propria posizione accedendo al ravvedimento operoso e pagando la sanzione in misura ridotta, secondo le percentuali previste dalla disciplina generale sulle sanzioni tributarie. La riduzione è tanto più conveniente quanto prima si interviene.

Un aspetto rilevante riguarda le modalità di pagamento. I diritti doganali e gli interessi vengono liquidati direttamente nella dichiarazione di rettifica e addebitati sul conto di debito doganale. La sanzione, invece, deve essere versata separatamente tramite bonifico bancario. Il ravvedimento si considera perfezionato solo quando l'importo è effettivamente accreditato sul conto dell'ufficio doganale competente: è quindi la data di accredito, non quella del bonifico, a determinare la percentuale di riduzione applicabile.

La circolare affronta anche il caso in cui vengano corrette più dichiarazioni doganali per lo stesso tipo di errore: è possibile effettuare un unico versamento all'ufficio doganale competente per la sede legale del dichiarante. Vengono inoltre disciplinate le situazioni di omessa dichiarazione — merci immesse in consumo senza formalità doganali — per le quali il ravvedimento deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione di regolarizzazione, con pagamento anticipato tramite bonifico. In questo caso, tuttavia, il beneficio della riduzione sanzionatoria è precluso se la dichiarazione viene presentata con un ritardo superiore a novanta giorni.

Infine, per le violazioni che assumono rilevanza penale, il quadro è più articolato: il pagamento integrale del tributo, degli interessi e della sanzione ridotta può portare all'estinzione del reato o alla non punibilità, a seconda della fattispecie. In questi casi il ravvedimento parziale non produce effetti sul piano penale, anche se riduce pro quota il debito tributario.

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