L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello aggiornato per comunicare lo sconto in fattura o la prima cessione del credito d'imposta nell'ambito del Superbonus 2026. La novità, però, non va interpretata come una riapertura generalizzata delle opzioni di cessione per i bonus edilizi: il nuovo strumento serve esclusivamente a gestire i casi residuali che la normativa vigente ancora consente.
Il perimetro applicativo è molto circoscritto. Lo sconto in fattura e la prima cessione del credito rimangono praticabili soltanto per gli interventi realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e dagli eventi successivi al 24 agosto 2016, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Chi non rientra in queste situazioni non può accedere alle opzioni, indipendentemente dal nuovo modello.
Un aspetto rilevante riguarda le modalità di fruizione del beneficio. Per le spese sostenute nel 2026 nell'ambito della disciplina speciale, la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi non risulta prevista: sconto in fattura e cessione del credito non sono quindi alternative facoltative, ma rappresentano le uniche strade percorribili per utilizzare il Superbonus. L'agevolazione, inoltre, si applica esclusivamente sulla quota di spesa che eccede il contributo pubblico per la ricostruzione: la parte già coperta dal contributo è esclusa dalla base di calcolo.
Va segnalato anche che il cosiddetto Superbonus rafforzato — che in passato consentiva di aumentare del 50% i limiti di spesa agevolabili in alternativa al contributo per la ricostruzione — non è stato prorogato al 2026. Dal 2026, quindi, resta applicabile solo il beneficio calcolato sulla spesa eccedente il contributo ricevuto.
Sul piano operativo, il modello è disponibile e utilizzabile dal 23 luglio 2026. Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 devono essere trasmesse in via telematica entro il 16 marzo 2027. Per i lavori su singole unità immobiliari, l'invio compete al soggetto che rilascia il visto di conformità; per gli interventi sulle parti comuni condominiali, può trasmettere anche l'amministratore di condominio o il condomino incaricato, fermo restando che il professionista titolare del visto di conformità deve in ogni caso verificare e validare i dati inseriti.
La documentazione richiesta comprende, oltre agli atti ordinariamente necessari per il Superbonus, il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o da un CAF e l'asseverazione tecnica di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese. Il tecnico asseveratore deve essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile: questo dato deve essere attestato nel modello. Sui dati trasmessi l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici, anche incrociando le informazioni ricevute dagli uffici governativi territorialmente competenti: comunicazioni con dati non coerenti o che non soddisfano le condizioni richieste possono essere scartate.
In sintesi, chi gestisce interventi su immobili in zone sismiche con le caratteristiche indicate deve verificare con attenzione se rientra nell'ambito applicativo residuale, raccogliere tutta la documentazione necessaria e rispettare la scadenza del 16 marzo 2027 per la trasmissione telematica della comunicazione.