Fiscale

Enti bilaterali e rimborsi sanitari: nessun obbligo di comunicazione all'Agenzia

13 maggio 2026

Quando un ente bilaterale rimborsa ai propri iscritti le spese sanitarie sostenute, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di tali rimborsi? La risposta, almeno nelle situazioni in cui i contributi versati non hanno prodotto alcun beneficio fiscale per il lavoratore, è no. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 178/2026.

Il punto centrale della questione riguarda il rapporto tra il trattamento fiscale dei contributi versati all'ente bilaterale e il conseguente obbligo — o meno — di segnalare i rimborsi erogati. La norma che impone la trasmissione dei dati dei rimborsi sanitari si applica agli enti, alle casse e alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e agli altri fondi comunque denominati, ma solo quando i contributi versati abbiano determinato un beneficio fiscale, cioè siano stati dedotti dal reddito imponibile o abbiano beneficiato di un'esclusione da esso. La logica è chiara: in quel caso, il rimborso delle spese sanitarie non può essere portato in detrazione o deduzione, pena una doppia agevolazione, e l'Agenzia deve poter verificare la situazione attraverso la precompilata.

Nel caso esaminato, i contributi versati dal datore di lavoro all'ente bilaterale concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore — non essendo esclusi in quanto privi del requisito dell'obbligatorietà di legge — e quelli versati direttamente dal lavoratore non sono deducibili ai fini IRPEF. Nessuno dei due flussi contributivi, quindi, genera un risparmio fiscale per il lavoratore.

È proprio da questa circostanza che discende la conclusione dell'Agenzia: poiché non c'è stato alcun beneficio fiscale nella fase del versamento dei contributi, le spese sanitarie rimborsate si considerano comunque "rimaste a carico" del lavoratore. Il lavoratore può quindi portarle regolarmente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, e l'ente bilaterale non ha alcun obbligo di segnalare i rimborsi erogati.

Vale la pena sottolineare che questa conclusione è strettamente legata alle caratteristiche specifiche del caso: contributi non esclusi dal reddito imponibile del lavoratore e non deducibili fiscalmente. Qualora un ente bilaterale operasse in condizioni diverse — ad esempio qualora i contributi godessero di un regime di esclusione dal reddito — il ragionamento potrebbe portare a conclusioni opposte e l'obbligo di comunicazione potrebbe scattare.

L'Agenzia precisa inoltre che la qualificazione di un ente come avente "esclusivamente fine assistenziale" — presupposto alternativo per l'obbligo di comunicazione — non è di sua competenza, ma rientra nelle attribuzioni del Ministero della Salute. Questo aspetto rimane quindi separato rispetto alla valutazione fiscale operata nella risposta.

Per le aziende che aderiscono a enti bilaterali di categoria, il chiarimento conferma un assetto già delineato dalla prassi precedente: i contributi versati agli enti bilaterali su base contrattuale — e non in ottemperanza a obblighi di legge — entrano nel reddito del lavoratore, con le conseguenze che ne derivano sia sul piano della tassazione sia su quello delle agevolazioni collegate alle spese sanitarie.

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