Chi ha lavorato per l'amministrazione federale svizzera e si trasferisce a vivere in Italia conservando anche la cittadinanza italiana non deve temere una doppia tassazione sulla propria pensione. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello n. 177/2026, che la pensione pubblica erogata dalla Svizzera resta imponibile esclusivamente in Svizzera, anche quando il beneficiario è residente in Italia e possiede entrambe le cittadinanze.
Il caso esaminato riguarda un soggetto con doppia nazionalità italiana e svizzera, già dipendente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera, che percepisce una rendita pensionistica erogata dalla Cassa pensioni federale PUBLICA, istituzione di diritto pubblico svizzero. Dopo il trasferimento della residenza in Italia, il contribuente si era interrogato su quale Stato avesse il diritto di tassare quella pensione.
Il nodo della questione era la doppia nazionalità. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera prevede, per le pensioni pubbliche, che la potestà impositiva spetti allo Stato che le eroga, a condizione che il pensionato abbia la nazionalità di quello Stato. Il dubbio era se il possesso anche della cittadinanza italiana potesse escludere o limitare l'applicazione di questa regola.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente. La disposizione convenzionale richiede che il pensionato abbia la nazionalità dello Stato erogatore, non che la abbia in via esclusiva. La presenza di una seconda nazionalità — in questo caso quella italiana — è del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione della potestà impositiva. È sufficiente essere cittadini svizzeri per beneficiare del regime di tassazione esclusiva in Svizzera sulla pensione pubblica svizzera.
L'Agenzia ha inoltre confermato che la Cassa PUBLICA è qualificabile come ente autonomo di diritto pubblico della Confederazione Svizzera e che la pensione corrisposta è riconducibile alla categoria delle pensioni pubbliche, in quanto deriva da un rapporto di impiego alle dipendenze di un'amministrazione centrale dello Stato svizzero. Ricorrendo tutte le condizioni previste dalla Convenzione, la pensione non è soggetta a IRPEF in Italia.
Il chiarimento è rilevante non solo per il caso specifico, ma anche in termini generali: stabilisce con chiarezza che la doppia cittadinanza non altera le regole convenzionali sulla tassazione delle pensioni pubbliche. Chi si trova in una situazione analoga — residente in Italia, cittadino anche di un altro Stato con cui l'Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni, e beneficiario di una pensione pubblica estera — può fare affidamento sullo stesso principio interpretativo, ferma restando la verifica delle condizioni specifiche caso per caso.
Va tenuto presente che il parere dell'Agenzia è formulato sulla base dei fatti rappresentati nell'istanza e presuppone che la residenza fiscale in Italia sia effettiva: l'amministrazione finanziaria si riserva comunque il potere di verifica su questo aspetto.